Non rientra nell’oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti la questione della obbligatorietà o meno del datore di lavoro riguardo alla possibilità per il dipendente pubblico di collocarsi in aspettativa ex art. 110 del D. Lgs n.267/2000.
Ovvero il diritto del dipendente all’aspettativa sussiste solo a seguito della valutazione datoriale sulla non compromissione degli interessi pubblici, per cui può anche essere rifiutata, oppure posticipata nel tempo per consentire all’Ente la riorganizzazione di quel servizio, o invece, quel “sono collocati in aspettativa” priva l’Ente di qualsiasi valutazione in merito alla sua concessione, per cui la sola comunicazione del dipendente interessato è sufficiente a maturare in capo allo stesso il diritto immediato al suo collocamento in aspettativa?
Per la sezione regionale della Sardegna questi quesiti attengono ad una concreta fattispecie di gestione di un rapporto di lavoro e risultano, perciò, estranei alla materia della contabilità pubblica. Non attengono alla gestione finanziaria o patrimoniale dell’Ente, ma alla sua gestione amministrativa. Questa la deliberazione della Corte dei Conti sezione autonoma per la Sardegna espressa nel parere n. 6 del 2020