Indennità per tirocini finalizzati -Rei ( reddito di inclusione) non rientrano fra le spese personale -i tirocini finalizzati a sostenere il reddito di inclusione non rientrano nella fattispecie di lavoro occasionale valevole ai sensi dell’art. 1 comma 557 bis della legge n. 296/2006
La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Sardegna con la deliberazione n. 75/2019/PAR del 27 giugno 20167 ha risposto al Comune di Villa San Pietro che chiedeva un parere, considerata la loro natura sociale e assistenzialistica in merito alle indennità di partecipazione/frequenza che integrano il contributo REI, erogate a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà chiedendo in particolare se siano da escludere dalle spese di personale e , quindi, non assoggettate ai relativi limiti di spesa.
La Corte dei Conti, tenuto anche conto del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge n. 26/2019 che introduce il reddito di cittadinanza e anche considerando il principio di diritto affermato dalla Sezione delle autonomie locali nella deliberazione n. 29/SEZAUT/2017/QMIG della Sezione Autonomie secondo cui è affidata alla valutazione del Soggetto pubblico, responsabile della gestione finanziaria, la verifica in concreto della prevalenza della finalità solidaristica e l’insussistenza di elementi che depongono per l’instaurazione di un rapporto lavorativo per quanto di natura occasionale, ai fini dell’esclusione di tali spese da quelle per il personale, nel caso di interventi e di servizi sociali finalizzati a realizzare il sistema integrato di contrasto alla povertà vengono fatti salvi i tirocini finalizzati all’inclusione sociale e alla riabilitazione.
Ad avviso della Sezione, i tirocini finalizzati, oggetto del quesito, si differenziano rispetto alla fattispecie di lavoro occasionale nell’accezione delineata dalla deliberazione n. 29/SEZAUT/2017/QMIG. Ciò in quanto le spese per sostenerli gravano integralmente sul Fondo Povertà e, in conseguenza, non residua alcuna valutazione discrezionale in capo all’Ente locale. Attesa, infatti, la valenza di principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost. del quadro normativo che presiede alla loro attivazione, rivolto a garantire livelli essenziali delle prestazioni, il Comune è tenuto a dar corso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, coordinati e finanziati in sede nazionale e regionale. Per l’effetto i tirocini in questione non sembrano integrare la fattispecie di lavoro occasionale valevole ai sensi dell’art. 1 comma 557 bis della legge n. 296/2006.
Questo vale anche nel caso in cui i Comuni concorrano alle spese per detti tirocini con risorse proprie